Art. 34.
(Compiti e funzioni delle regioni).

      1. Le regioni concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

 

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      2. Spetta alle regioni:

          a) elaborare, con il concorso delle province e dei comuni, il piano regolatore regionale per l'apertura di nuove sale e multiplex e per la tutela delle strutture operanti nei centri storici, in osservanza di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

          b) istituire e programmare l'attività di apposite commissioni regionali al fine di incentivare le iniziative cinematografiche ed audiovisive che operano sul territorio, di sostenere la formazione artistica, tecnica ed organizzativa, di promuovere attività di marketing territoriale e di product placement;

          c) promuovere la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

          d) sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva attraverso convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

          e) valorizzare e promuovere il patrimonio artistico del cinema, attraverso progetti di catalogazione e conservazione, a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale e la promozione di mediateche e cineteche per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale.

      3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), le regioni, attraverso le rispettive commissioni regionali ivi previste, possono riconoscere contributi a fondo perduto a produzioni cinematografiche e audiovisive indipendenti che, per contenuti e tematiche trattati e luoghi di ripresa, si distinguono per particolare valore promozionale del territorio, della cultura e della tradizione delle regioni.